Art. 13 · Posti riservati al personale militare
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo II

Art. 13

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Posti riservati al personale militare

In vigore dal 24 giu 1983
Il venti per cento delle dotazioni organiche previste per le specializzazioni relative al controllo del traffico aereo, alle telecomunicazioni aeronautiche, alle informazioni aeronautiche ed ai servizi meteorologici aeroportuali nei profili professionali per i quali è previsto l'accesso mediante pubblico concorso è riservato in via definitiva, fatte salve le altre riserve previste dal presente regolamento, al personale militare e civile dell'aeronautica militare in possesso del titolo di studio prescritto per quel determinato profilo professionale e che abbia almeno dieci anni di complessivo servizio. Alla copertura di tale quota riservata si provvederà mediante concorsi riservati che saranno indetti nell'ambito di una programmazione concordata fra i Ministri dei trasporti e della difesa, con le modalità, gli eventuali esami, prove e periodi di esperimento stabiliti dal consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-13