Art. 12 · Periodo di prova
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo II

Art. 12

12 / 111

Periodo di prova

In vigore dal 24 giu 1983
Il periodo di prova avrà la durata non inferiore a due e non superiore a otto mesi a partire dalla data di assunzione o da quella di superamento del corso di formazione, ove previsto. Per i singoli profili professionali di cui al precedente la durata dei relativi periodi di prova in relazione alle qualifiche di cui alla allegata tabella 1, è così stabilita: Qualifiche Durata (Tab. 1) mesi Profili professionali relativi ai servizi del Controllore traffico aereo traffico aereo 4ª 6 Profili professionali relativi al servizio meteorologico Operatore meteo 5ª 6 Profili professionali Addetto tecnico 5ª 6 relativi ai servizi Disegnatore 5ª 6 tecnici Collaboratore tecnico 3ª 6 Profili professionali Pilota 3ª 6 relativi ai servizi in volo Profili professionali Dattilografo relativi ai servizi protocollista 6ª 3 amministrativi Adetto amministrativo 5ª 6 Collaboratore amministrativo 3ª 6 Profili professionali Operatore meccanografico 6ª 3 relativi al servizio Analista 3ª 6 dell'informatica Profili professionali Specialista di ricerca 1ª 8 Relativi al settore ricerca Esperto di bilancio e di e di sviluppo economia aziendale 1V 8 Profili professionali linguistici Traduttore 4ª 6 Profili professionali Operaio 1ª assunzione relativi agli operai e guardiano 8ª 2 Profili professionali Commesso 8ª 2 relativi ai servizi ausiliari Per i profili professionali da identificare o aggiornare successivamente il periodo di prova è fissato con delibera del consiglio di amministrazione in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa. Per le assunzioni che richiedono il previo superamento di corsi di formazione professionale, la determinazione della durata del periodo di prova può essere rimessa alla contrattazione collettiva da effettuarsi ai sensi dell', n. 7, DPR 145/81. Il dipendente in prova svolge mansioni attinenti al profilo professionale indicato nel bando di concorso al quale ha partecipato, nei vari settori di lavoro ai quali viene applicato. Sul complesso dell'attività prestata dal dipendente in prova deve essere redatta dettagliata relazione da parte dei responsabili delle unità organizzative presso le quali il dipendente stesso ha prestato servizio. Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del periodo di prova il presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta provvedimento positivo o negativo circa l'esito della prova stessa comunicandolo all'interessato. In caso di risoluzione del rapporto per esito negativo della prova spetta all'interessato, oltre alla normale retribuzione per il periodo in cui ha prestato servizio, una indennità pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito. I periodi di assenza giustificata dal servizio non sono utili ai fini del computo del periodo di prova. È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso già dipendente di ruolo che provenga, con profilo omogeneo, da qualifica immediatamente inferiore nella quale abbia già superato il periodo di prova. In tal caso il dipendente è tenuto a frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente indetti dall'Azienda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-12