Art. 102 · Riammissione in servizio
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloTitolo V

Art. 102

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Riammissione in servizio

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio, per motivi di salute o per decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli, può essere riammesso in servizio a domanda, con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Può essere riammesso in servizio, con le modalità di cui al comma precedente, anche il dipendente che, dichiarato decaduto dall'impiego per perdita della cittadinanza italiana, l'abbia riacquistata. La riammissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso l'eventuale limite di età. Al dipendente riammesso in servizio sono attribuite la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianità maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio successiva. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorato degli interessi legali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-102