Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 8
8 / 35Ubicazione dei seggi elettorali
In vigore dal 17 ago 1983
La votazione deve avvenire nei locali scelti dalla commissione elettorale circoscrizionale.
Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici o reparti ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale deve avere sede nell'edificio in cui si trova l'ufficio o reparto avente il maggior numero di elettori.
Qualora in qualche sede non vi siano locali sufficienti o idonei alla installazione di seggi elettorali, la commissione elettorale circoscrizionale provvede al reperimento di altri locali.
La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori, oltre che a mezzo del certificato elettorale di cui al precedente , con avviso della commissione elettorale circoscrizionale, da affiggersi presso ogni ufficio e reparto sede di seggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-8