Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 4
4 / 35Commissione elettorale centrale
In vigore dal 17 ago 1983
La commissione elettorale centrale è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a prefetto, ed è composta da otto appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato scelti dal Ministro su terna proposta dal Consiglio nazionale di polizia sempre che il Consiglio stesso proponga tale terna entro i quindici giorni antecedenti la data di convocazione, con il seguente criterio:
a) uno tra i dirigenti;
b) due tra i direttivi;
c) due tra i sovrintendenti e uno tra gli ispettori, o tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche;
d) due tra gli assistenti e gli agenti o tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche; uno dei componenti è designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario.
I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente per l'esercizio dell'elettorato attivo.
Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi.
Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti, se già designati.
Al termine di tutte le operazioni un esemplare dei processi verbali con tutti gli atti allegati deve essere depositato presso la Direzione centrale del personale, il secondo esemplare è rimesso al Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-4