Art. 33 · Spedizione del carteggio e del materiale elettorale
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 33

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Spedizione del carteggio e del materiale elettorale

In vigore dal 17 ago 1983
Il carteggio ed il materiale inerente all'elezione viene rimesso in plichi sigillati e spediti a mezzo corriere speciale. I plichi sono sempre accompagnati da elenchi in duplice copia del carteggio e del materiale contenuto. Una copia degli elenchi datata e firmata per ricevuta viene restituita al mittente con lo stesso mezzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-33