Art. 31 · Propaganda elettorale
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 31

31 / 35

Propaganda elettorale

In vigore dal 17 ago 1983
A decorrere dal termine previsto al precedente , secondo comma, numero due, i capi degli uffici e reparti centrali e periferici assegnano, a ciascuna lista ammessa, uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti, o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa, di propaganda elettorale. Gli spazi o albi devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste. Per ciascuna lista ammessa è consentito di tenere, fuori dell'orario di servizio, riunioni in appositi locali nelle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale. Non è consentito l'intervento di persone diverse dagli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. La durata di tali riunioni non può superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, sei ore complessive per ogni ufficio, o reparto centrale o periferico. Ogni altra forma di propaganda nei locali degli uffici o reparti è vietata. La richiesta per la riunione deve essere tempestivamente presentata dai rappresentanti di lista presso le commissioni elettorali circoscrizionali ai capi degli uffici o reparti, i quali stabiliscono un programma delle riunioni d'intesa con i rappresentanti predetti. È fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, a fini di propaganda, materiali e mezzi di comunicazione di pertinenza del Ministero dell'interno. Non è consentita alcuna forma di propaganda dal giorno precedente a quello stabilito per le elezioni. Salva l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente per la Polizia di Stato, i capi degli uffici e dei reparti segnaleranno immediatamente alla commissione elettorale centrale i casi di infrazione previsti dal presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-31