Art. 29 · Adempimenti della commissione elettorale centrale ai fini della proclamazione degli eletti
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 29

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Adempimenti della commissione elettorale centrale ai fini della proclamazione degli eletti

In vigore dal 17 ago 1983
La commissione elettorale centrale, appena in possesso dei verbali di tutte le commissioni circoscrizionali, procede all'esame dei verbali stessi decidendo, seduta stante, sugli eventuali ricorsi previsti dal precedente . Procede poi allo scrutinio generale delle elezioni ammettendo la presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste concorrenti. Per la prima fascia indicata nell'art. 87, penultimo comma, della legge n. 121/81, lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di preferenza riportati da ogni candidato. Le stesse operazioni sono ripetute per le successive fasce. Il presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e di quelli ottenuti da ciascun candidato e due scrutatori li riportano su appositi prospetti. Ultimate le suddette operazioni, la commissione procede alla attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 87, commi settimo ed ottavo, della legge n. 121/1981. Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, si proclamano eletti i candidati ai sensi del comma nono dell'art. 87 predetto. La commissione redige, quindi, in duplice esemplare, il verbale dell'elezione, che deve essere firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti. Un esemplare del verbale, con i verbali delle commissioni elettorali circoscrizionali, quelli dei singoli seggi ed i relativi documenti ed atti, sono rimessi al Ministro. Il secondo esemplare è rimesso contestualmente al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
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