Art. 26 · Verbale del seggio e formazione dei plichi
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 26

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Verbale del seggio e formazione dei plichi

In vigore dal 17 ago 1983
Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto verbale in duplice esemplare. Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare menzione: a) della composizione del seggio; b) del numero del timbro del seggio; c) del numero degli elettori e di quello dei votanti, distinti per fascia; d) del numero dei voti ottenuti separatamente in ogni fascia da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati; e) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi settimo, ottavo e nono del precedente , delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati; f) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate. Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente un esemplare del verbale, con allegata una copia dei prospetti di scrutinio e di tutto il carteggio relativo alle operazioni del seggio, nonché in plichi separati: 1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati, tutte distinte per fascia; 2) le schede valide; 3) la lista della votazione con i certificati elettorali. Il predetto plico deve essere recapitato immediatamente dal presidente alla commissione elettorale circoscrizionale. Il secondo esemplare del verbale e dei prospetti di scrutinio deve essere consegnato, per la conservazione agli atti, al questore della provincia nella quale è stato istituito il seggio. Nell'ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato al comma quarto dell', il presidente rimette subito, a mezzo corriere, alla commissione elettorale circoscrizionale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte, per ciascuna delle fasce di cui al primo comma dell'art. 87 della legge n. 121/81, le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. Le schede di cui al precedente comma vanno tenute suddivise per fascia. I relativi plichi sigillati devono recare, all'esterno, ben leggibile la scritta: "operazioni non ultimate". La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-26