Art. 25 · Reclami e incidenti - Validità del voto
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 25

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Reclami e incidenti - Validità del voto

In vigore dal 17 ago 1983
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia il via definitiva, facendolo risultare dal verbale, sugli incidenti e sui reclami sollevati circa la validità dei voti. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Sono nulli i voti contenuti in schede che: 1) non sono quelle di cui agli allegati modelli A e B e non portano il timbro richiesto dall', ovvero la firma del presidente; 2) presentano scritture o segni o piegature tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-25