Art. 24 · Operazioni di scrutinio
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 24

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Operazioni di scrutinio

In vigore dal 17 ago 1983
Alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione, il presidente, ricostituito il seggio, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, delle cassette e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici. Gli elettori che a tale ora si trovino ancora nei locali del seggio, sono ammessi a "otre anche oltre il termine predetto. Viene quindi accertato il numero dei votanti risultanti dalla lista del seggio e dai certificati elettorali. Si dà poi immediatamente inizio alle operazioni di spoglio Per lo spoglio, che deve procedere senza interruzione, il presidente estrae successivamente dalla relativa urna le schede della prima fascia indicata nel primo comma dell'art. 87 della legge n. 121/81, proclama il voto di lista ed ogni preferenza assegnata e ne dà lettura ad alta voce. Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidate in base al numero delle preferenze riportate. Le operazioni descritte nei commi secondo e terzo sono ripetute anche per le successive fasce nell'ordine indicato dal primo comma dell'art. 87 della legge n. 121/81. Le operazioni di scrutinio debbono essere portate a termine entro le ore ventiquattro dello stesso giorno. Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato certificandolo a verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-24