Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 21
21 / 35Ammissione al voto
In vigore dal 17 ago 1983
Salvo il disposto dei commi seguenti, non può votare chi non è iscritto nelle liste degli elettori del seggio.
L'elettore che, per motivi di servizio o di salute, si trovi il sede diversa da quella dell'ufficio o reparto di appartenenza vota presso il seggio della sede ove si trova temporaneamente previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una atte stazione rilasciata dal capo dell'ufficio o comandante di reparto di tale sede. L'attestazione è ritirata dal presidente e allegati al verbale unitamente al certificato elettorale.
I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio.
Gli elettori di cui ai commi precedenti sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio.
Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano all'estero per motivi di servizio, ove intendano esprimere il proprio voto nella sede presso la quale si trovano, votano per corrispondenza.
A tal fine la commissione elettorale circoscrizionale competente provvede, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare a ciascun elettore, a mezzo di raccomandata, un plico contenente:
a) le schede per la votazione;
b) un volantino contenente le liste ammesse e i nominativi dei candidati di ciascuna lista; il volantino deve indicare anche l'ora e il giorno previsti dal nono comma del presente articolo, entro cui il voto deve pervenire alla commissione elettorale mittente;
c) una busta per la restituzione delle schede votate contenente l'indirizzo della circoscrizione elettorale alla quale va trasmessa e, sul retro, gli spazi per l'indicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo.
Dell'avvenuta ammissione al voto per corrispondenza viene data comunicazione al presidente del seggio, perché apporti apposita annotazione nella lista.
L'elettore, dopo aver espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui alla lettera c) la scheda piegata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo.
Il plico così formato, deve essere rimesso, sempre per raccomandata, alla commissione elettorale circoscrizionale, alla quale deve pervenire entro le ore 12 del giorno fissato per la elezione.
Le buste pervenute vengono custodite da apposito ufficio dell'anzidetta commissione il quale provvede a consegnarle ai presidenti dei seggi nelle cui liste gli elettori mittenti sono iscritti, prima della chiusura delle operazioni di votazione.
Il presidente, ricevute le buste, provvede ad aprirle e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro della busta di cui alla lettera c) del precedente sesto comma con quelle riportate nella lista del seggio, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.
Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente l'ufficio accanto al nome del mittente.
Le buste pervenute dopo i termini indicati al precedente nono comma vengono trattenute dall'ufficio per essere allegate al verbale del seggio in cui l'elettore mittente è iscritto, senza essere aperte.
Della ricezione delle buste oltre l'ora sopra indicata è redatto apposito verbale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-21