Art. 2 · Categorie degli elettori e degli eleggibili
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 2

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Categorie degli elettori e degli eleggibili

In vigore dal 17 ago 1983
Salvo quanto disposto nei successivi commi, sono elettori ed eleggibili tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, comunque in servizio alla data della elezione, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati, richiamati, a disposizione, in aspettativa, in soprannumero o presso amministrazioni od enti diversi da quello di appartenenza, anche all'estero. Non partecipano alle elezioni nè possono essere eletti: 1) coloro che alla data della elezione siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o nei cui confronti sia stata emesso ordine o mandato di cattura o di arresto o che si trovino in stato di detenzione; 2) gli allievi agenti, gli allievi ispettori, allievi commissari e aspiranti commissari in prova, purchè non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato; 3) gli allievi operatori tecnici, gli allievi revisori tecnici, gli allievi vice periti tecnici purchè non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. Non possono essere eletti: a) i componenti del consiglio di amministrazione e delle commissioni di cui agli articoli 58 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché quelli delle commissioni consultive e dei consigli di disciplina di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, che non abbiano rassegnato le dimissioni prima dell'accettazione della candidatura in una lista elettorale; b) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che facciano parte della commissione prevista dall'art. 38 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che non abbiano rassegnato le dimissioni prima dell'accettazione della candidatura in una lista elettorale; c) gli appartenenti ai ruoli organici della Polizia di Stato nominati componenti delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali previste nei successivi articoli del presente regolamento, salvo coloro che rifiutino espressamente la nomina, al fine di potersi presentare come candidati; d) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che si trovino collocati in aspettativa per motivi di famiglia.
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