Art. 19 · Votazione degli elettori fisicamente impediti
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 19

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Votazione degli elettori fisicamente impediti

In vigore dal 17 ago 1983
Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con lo aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista del seggio è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dell'accompagnatore. Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato da un funzionario medico dell'unità sanitaria del luogo presso cui l'elettore fisicamente impedito presta servizio, oppure da un medico appartenente al ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, ai sensi dell', lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. Il certificato esibito è allegato al verbale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-19