Art. 18 · Votazione
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 18

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Votazione

In vigore dal 17 ago 1983
Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire il certificato elettorale di cui all'ultimo comma del precedente accompagnato dalla tessera personale di riconoscimento o da altro documento con fotografia, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente ritira il certificato elettorale e lo allega al verbale, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore unitamente alla matita. L'elettore si reca nella cabina riservata alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul numero o sull'eventuale simbolo che contraddistinguono la lista da lui prescelta e, comunque, nell'apposito spazio che li contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nella apposita urna. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato firmando nella corrispondente colonna della lista e riportando, in altra colonna, gli estremi del documento esibito. Le schede prive di timbro o della firma del presidente non sono poste nell'urna prevista e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Se l'elettore non vota nella cabina riservata alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata o resa riconoscibile, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella relativa cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, autenticata e vidimata con il timbro del seggio. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore. Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico indicato al n. 1) del terzo comma del successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-18