Art. 14 · Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 14

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Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

In vigore dal 17 ago 1983
La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto da rappresentanti indicati alla lettera e) dell', la cui firma deve essere autenticata con le modalità stabilite per le firme apposte in calce ai certificati previsti al precedente . Le designazioni potranno essere presentate entro il secondo giorno precedente l'elezione alla commissione elettorale circoscrizionale, che ne curerà la consegna ai presidenti di seggio insieme con il carteggio e con gli oggetti di cui all', ovvero, direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-14