Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 12
12 / 35Adempimenti della commissione elettorale centrale in ordine all'esame ed alla ammissione delle candidature
In vigore dal 17 ago 1983
Adempimenti della commissione elettorale centrale in ordine all'esame
ed alla ammissione delle candidature
La commissione elettorale centrale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:
a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dall'art. 87 della legge n. 121 e dai precedenti articoli del presente regolamento e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;
b) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, lettera a), del precedente o il certificato di cui alla successiva lettera c) dello stesso comma;
c) depenna i candidati che risultano compresi in più liste;
d) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti alle lettere b) e c), la stessa si trovi ad essere costituita da una sola fascia comprensiva di un numero di candidati inferiore a quello stabilito dal precedente , quarto comma;
e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite di cui al precedente lettera a), a cominciare dall'ultimo;
f) assegna a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo che viene riportato nell'apposito spazio, sulle schede di votazione con l'eventuale simbolo presentato;
g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti nell'ambito di ciascuna fascia.
Alle operazioni di cui al precedente comma può assistere il rappresentante effettivo o il supplente di ciascuna lista che può prendere cognizione delle determinazioni della commissione.
La commissione torna a radunarsi entro il giorno successivo, per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed accettare nuovi documenti, e deliberare seduta stante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-12