Art. 1
In vigore dal 17 ago 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 85, 86 e 87 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernenti rispettivamente l'istituzione e la composizione del Consiglio nazionale di polizia nonché l'elezione dei componenti il Consiglio stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - ROGNONI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1983
Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 6
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-rd-1