Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 27 mag 1983
L'ultimo comma dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente: "Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-16