Art. 48
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761

Art. 48

48 / 51
In vigore dal 17 apr 1983
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, le disposizioni del presente decreto, concernenti lo stato giuridico del personale statale ispettivo, direttivo e docente, vanno coordinate con le successive leggi dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-48