Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 47
47 / 51In vigore dal 17 apr 1983
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Bolzano, gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-47