Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 44
44 / 51In vigore dal 17 apr 1983
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalità di inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale indicati nell' del presente decreto continuano ad esercitare le proprie attribuzioni.
Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo in provincia di Bolzano, ed addetto alle attività che cessano, sarà trasferito, previo consenso, alla provincia di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti saranno trasferiti al patrimonio della provincia di Bolzano.
I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alla provincia del patrimonio degli enti di cui sopra, nonché il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia di Bolzano, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-44