Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 42
42 / 51In vigore dal 17 apr 1983
Le sezioni di scuola materna statale derivate dalla trasformazione ai sensi dell' della legge 18 marzo 1968, n. 444, dei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali della provincia di Bolzano cessano di dipendere dallo Stato.
Il personale insegnante in servizio nelle sezioni di cui al primo comma può essere collocato a disposizione della provincia di Bolzano a norma del precedente e ha facoltà di chiedere il passaggio nei ruoli provinciale.
Qualora intenda conservare il rapporto d'impiego con lo Stato, il personale insegnante ed assistente di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle sezioni di cui al primo comma, deve chiedere di essere sistemato nelle scuole materne statali di altre province. La sistemazione in scuole materne statali di altre province è disposta anche in soprannumero fino a quando non si rendano disponibili i relativi posti, ai quali il predetto personale assegnato con precedenza rispetto ad ogni altro aspirante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-42