Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 41
41 / 51In vigore dal 17 apr 1983
Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche che, alla data d'entrata in vigore della legge provinciale che istituisce gli uffici scolastici con i relativi organici, trovasi alle di pendenze dello Stato presso i suddetti uffici o scuole passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, re stando addetto ai servizi degli uffici o delle scuole corrispondenti alla propria lingua materna, alla data prevista per l'inizio del funzionamento degli uffici scolastici della provincia, sempre che non abbia chiesto, ne termine stabilito dalla predetta legge provinciale, di rimanere alle dipendenze dello Stato.
Il personale che passa alle dipendenze della provincia conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza e titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalla provincia stessa i quali esercita funzioni di corrispondente livello.
L'assegnazione ad uffici o scuole di altra provincia del personale che chiede di rimanere alle dipendenze dello Stato viene disposta anche in soprannumero. In relazione alle unità di personale che ai sensi del precedente primo comma passi alle dipendenze della provincia vengono soppressi altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.
Gli insegnanti elementari addetti ad attività amministrative presso il provveditorato agli studi, gli ispettorati scolastici o le direzioni didattiche ai sensi delle legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui a primo comma del presente articolo, di essere restituito all'insegnamento e assegnati, a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale prestano servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-41