Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 40
40 / 51In vigore dal 17 apr 1983
Sino a quando non saranno istituiti con legge provinciale gli uffici scolastici coi relativi organici del personale e non saranno nominati il sovrintendente e gli intendenti scolastici, la provincia di Bolzano si avvale del locale provveditorato agli studi.
Relativamente al periodo di cui al precedente comma, la provincia rimborsa allo Stato le spese sostenute per il trattamento economico del personale in servizio presso il provveditorato agli studi.
Entro sessanta giorni dalla formazione delle terne di cui ai precedenti e dalla degli uffici, secondo la legge provinciale, sono nominati il sovrintendente scolastico e gli intendenti scolastici.
Allo scadere del termine di cui al precedente comma il provveditorato agli studi di Bolzano è soppresso e il sovrintendente e gli intendenti vengono immessi nelle loro funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-40