Art. 4
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761

Art. 4

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In vigore dal 7 set 1996
1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di Istruzione secondaria nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, della situazione territoriale e socio-economica. A tal fine i piani prevedono adeguate misure per la Salvaguardia dell'identità culturale ed etnica di ciascun gruppo linguistico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-4