Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 29
29 / 51In vigore dal 7 set 1996
1. Le disposizioni contenute nell' della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano che abbiano conseguito nei Paesi delle aree culturali finitime un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a scuole e istituti italiani di istruzione non esistenti in provincia.
La provincia, ai sensi del precedente , può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall' della legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché le modalitàdisvolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 434.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-29