Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 18
18 / 51In vigore dal 7 set 1996
1. All'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente provvede la provincia anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni di altri Paesi che siano ritenute rispondenti alle esigenze della provincia di Bolzano.
2. La provincia, anche su proposta del sovrintendente e degli intendenti scolastici, può chiedere la partecipazione del personale ispettivo direttivo e docente ad iniziative di aggiornamento organizzate dallo Stato.
3. Il Ministero della pubblica istruzione e la provincia possono altresì organizzare d'intesa iniziative comuni in materia di aggiornamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-18