Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 1
1 / 51In vigore dal 7 set 1996
TESTO UNIFICATO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GENNAIO 1973, N. 116 E 4 DICEMBRE 1981, N. 761, CONCERNENTI NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE IN
MATERIA DI ORDINAMENTO SCOLASTICO IN PROVINCIA DI BOLZANO.
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Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia diretta mente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all' dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
2. Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale
insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del predetto personale, attualmente esercitate dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla provincia di Bolzano nell'osservanza delle norme del presente decreto. La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1 gennaio 1996.
3. La provincia ha potestà di disciplinare con proprie leggi la
materia di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell' e per la miglior utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica, nonché per una
più efficace organizzazione della scuola.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-1