Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 apr 1983
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1983 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1983 Registro n. 13 Difesa, foglio n. 1
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