Art. 3
3 / 3In vigore dal 27 apr 1983
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1983
PERTINI
LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1983
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-01-26;111#art-3