Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente: "Carta bollata. - Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini nè eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-9