Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente: "Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone. - La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-4