Art. 4
4 / 29In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente:
"Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone. - La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-4