Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 1 gen 1983
L'art. 40 è sostituito dal seguente: "Disposizioni transitorie. - Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell' o del sesto comma dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-26