Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 1 gen 1983
L'art. 32 è sostituito dal seguente: "Irreperibilità di valori bollati. - È ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo. È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purchè gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di penalità".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-22