Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente: "Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta. - Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-21