Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente: "Pena pecuniaria per le violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici. - L'utente delle macchine bollatrici, che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell', incorre nella pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-20