Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 1 gen 1983
L' è sostituito dal seguente: "Pene pecuniarie a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti. - L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall' è punita, per ogni atto, documento o registro, con una pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 15.000. Se l'obbligo è adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine, la pena pecuniaria è ridotta ad un quinto del minimo".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-18