Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 1 gen 1983
è sostituito dal seguente: "Riscossione coattiva. - Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-14