Art. 1
1 / 29In vigore dal 1 gen 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249;
Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;
Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 1 dicembre 1981, n. 692;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell' della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
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Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le modificazioni e le integrazioni correttive di cui agli articoli seguenti del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-1