Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 gen 1983
All'art. 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il terzo comma, il seguente: "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-28;954#art-4