Art. 7
Titolo I

Art. 7

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In vigore dal 3 mar 1983
I fiduciari del direttore della circoscrizione aeroportuale che provvedono negli aeroporti della circoscrizione alla riscossione dei diritti e della tassa di cui all', accertati nel modo indicato all', debbono rilasciare quietanza, all'atto in cui riscuotono i relativi importi. La quietanza viene staccata da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostro indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per esercizio e per ogni direttore (modello 2 A.C. bis). Ogni quindici giorni, ed anche a periodi più brevi, quando le somme riscosse superino l'importo di lire 250.000, i fiduciari rimettono, anche col mezzo di titoli postali, al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio gli importi riscossi con le contromatrici delle quietanze e ricevono a loro discarico una quietanza (mod. 2 A.C. terzo parte) per l'importo versato. Per gli aeroporti di maggiore traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al decuplo il limite di somma di cui sopra. In caso di annullamento, durante la gestione, delle bollette di quietanza (mod. 2 A.C.-bis) i fiduciari devono inviare al direttore della circoscrizione aeroportuale competente la terza parte e relativa contromatrice annullate, in occasione della più immediata rimessa di somme riscosse unitamente alle rispettive quietanze (mod. 2 A.C.-bis). I fiduciari di cui al presente articolo, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario o, nel corso dell'esercizio, qualora abbia fine la gestione del direttore di circoscrizione aeroportuale per il quale hanno riscosso i diritti e la tassa di cui all', restituiscono al direttore stesso le matrici dei bollettari (mod. 2 A.C.-bis) adoperati, composti ciascuno di 5 bollette, per le somme effettivamente riscosse, compreso l'ultimo bollettario se parzialmente adoperato, avendo cura di annullare tutte le tre parti delle bollette non utilizzate. La gestione di cui al presente articolo forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che devono essere resi dal direttore della circoscrizione aeroportuale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-7