Art. 18
Titolo III

Art. 18

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In vigore dal 3 mar 1983
Salvo quanto previsto nell', secondo comma, del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2075. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1982 PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - FORMICA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1983 Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 14
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-18