Titolo III
Art. 18
18 / 18In vigore dal 3 mar 1983
Salvo quanto previsto nell', secondo comma, del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2075.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - BALZAMO - FORMICA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-18