Art. 17
Titolo III

Art. 17

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In vigore dal 3 mar 1983
L'accertamento, la liquidazione e riscossione dei diritti e della tassa nei casi indicati all' vengono effettuati dall'ente o dalla società che rispettivamente gestiscono l'aerostazione per passeggeri o l'aerostazione merci con le modalità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-17