Art. 12
Titolo I

Art. 12

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In vigore dal 3 mar 1983
Il direttore della circoscrizione aeroportuale deve rendere alla Corte dei conti, tramite la competente Ragioneria regionale, alla fine dell'esercizio finanziario o della propria gestione, il conto giudiziale (modello 8 A.C.) corredandolo dei seguenti documenti giustificativi debitamente sottoscritti: 1) le matrici dei bollettari utilizzati modelli 2 A.C. e 2 A.C.-bis unitamente ad un esemplare delle corrispondenti note di accertamento modello 1 A.C., ove emesse; 2) il conto debitori (mod. 6 A.C.) per la dimostrazione dei diritti accertati e non riscossi, corredato di un esemplare delle note di accertamento (mod. 1 A.C.) relative alle partite in esso inscritte; 3) il conto delle riscossioni e dei versamenti eseguiti (modello 4 A.C.); 4) le quietanze di tesoreria dei versamenti eseguiti e relativa nota descrittiva (modello 5 A.C.); 5) un riepilogo riassuntivo finale dei conti bimestrali per le entrate accertate, riscosse e versate sul competente capitolo di bilancio (modello 7 A.C.). Il conto giudiziale è reso nei termini e con le modalità prescritti dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed è inviato in copia al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-12