Art. 10
Titolo I

Art. 10

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In vigore dal 3 mar 1983
Nel caso in cui la riscossione non sia concomitante con l'accertamento e sia stata pertanto emessa la nota modello 1 A.C., la partita va iscritta nel conto debitori (modello 6 A.C.). Qualora le partite rimaste in sospeso non siano state riscosse alla fine della gestione, questa non coincida con la fine dell'esercizio finanziario e le partite stesse vengano a costituire resti da riscuotere in conto competenza, il direttore cessante della circoscrizione aeroportuale produce, in sede di presentazione del proprio conto giudiziale, fra gli altri documenti prescritti allo , il conto debitori (modello 6 A.C.) corredato, per ogni partita in esso iscritta, del secondo esemplare della corrispondente nota di accertamento modello 1 A.C. Il terzo esemplare del modello 1 A.C., relativo alle partite di cui sopra deve essere dato in consegna al direttore subentrante della circoscrizione aeroportuale, facendone specifica menzione nel verbale di passaggio di gestione. Il subentrante, a sua volta, è tenuto ad impiantare il nuovo conto debitori, inscrivendovi le partite rimaste da riscuotere e risultanti dalla nota di accertamento modello 1 A.C. avuta in consegna. Le partite inscritte nel conto debitori e non riscosse alla fine dell'esercizio finanziario costituiscono invece residui attivi, che debbono essere riprodotti nel conto debitori da impiantare per il nuovo esercizio finanziario.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-10