Art. 11
11 / 15In vigore dal 13 gen 1983
A decorrere dal 1 gennaio 1978 il personale del lotto è iscritto al fondo di previdenza e credito, regolato dal testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-11