Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata il 18 maggio 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 24 maggio 1965; Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 18 dicembre 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a., approvata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 15 maggio 1968; Considerato che la citata convenzione 18 maggio 1964 è scaduta il 6 ottobre 1980 e che si è riconosciuta l'opportunità di assentire nuovamente, per un periodo di quindici anni, alla compagnia generale Telemar S.p.a. la concessione non in esclusiva dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di talune classi di navi italiane; Riconosciuta, altresì, la necessità di sanare, con l'approvazione della convenzione cui si riferisce il presente decreto, i rapporti di fatto svoltisi dal 7 ottobre 1980 sino alla data del presente decreto medesimo; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 ottobre 1982; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della marina mercantile; Decreta: . Sono concessi, non in esclusiva, alla compagnia generale Telemar S.p.a., alle condizioni, modalità, limitazioni ed obblighi stabiliti dall'acclusa convenzione, stipulata il 29 settembre 1982, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per le classi di navi determinate nella convenzione stessa.
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