Art. 9 · Contabilità
Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi

Art. 9

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Contabilità

In vigore dal 21 dic 1982
I conti di debito e di credito relativi ai servizi di telecomunicazioni tra le stazioni radioelettriche di bordo gestite dalla società e le stazioni costiere italiane sono compilati mensilmente dalla Amministrazione ed inviati alla società per la liquidazione. All'Amministrazione verrà rimesso inoltre dalla società l'importo da essa percetto relativamente ai conti inviati dalle Amministrazioni o compagnie estere per la liquidazione. La società può liquidate anche direttamente alle Amministrazioni o compagnie estere interessate i conti di cui al comma precedente; in tal caso le contabilità relative sono scambiate e liquidate dalla Società secondo la normativa e gli accordi internazionali vigenti, previo il relativo benestare della Amministrazione. Le operazioni di saldo devono essere effettuate entro un anno a decorrere dal mese in cui i singoli conti sono stati inviati alla società, la quale è tenuta a comunicare l'accettazione dei conti stessi entro quattro mesi dal loro invio da parte dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-9