Art. 8 · Tariffe
Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi

Art. 8

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Tariffe

In vigore dal 21 dic 1982
Le tariffe da applicare per i servizi di telecomunicazioni svolti attraverso le stazioni radioelettriche di bordo sono quelle stabilite secondo le forme previste dal codice p.t.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-8