Art. 4 · Licenze per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo
Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi

Art. 4

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Licenze per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo

In vigore dal 21 dic 1982
Le licenze per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo previste dall'art. 318 del codice p.t. e dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni sono rilasciate dall'Amministrazione previo l'esito favorevole del collaudo di cui all'art. 365 del codice stesso e la avvenuta stipula tra la società e l'armatore dei "contratti tipo" di cui agli articoli 374 e 379 del sopra citato codice p.t. La licenza viene rilasciata a richiesta della società ed il periodo di validità della stessa deve corrispondere a quella dei contratti di gestione stipulati tra la società concessionaria e l'armatore e non può comunque superare la data di scadenza della presente convenzione. La società, per il rilascio delle licenze, deve trasmettere all'Amministrazione apposita domanda corredata con la documentazione richiesta dal decreto ministeriale 25 agosto 1953, e successive modificazioni e integrazioni. La licenza deve comunque essere rinnovata: a) quando venga rinnovato il contratto di gestione con la stessa società concessionaria; b) quando si verifichi il passaggio di gestione della stazione ad altra società concessionaria; c) quando vengano effettuate sostituzioni od installazioni di nuovi apparati radiotrasmittenti.
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